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Ammissione alle alte scuole pedagogiche
Le modalità di ammissione alle alte scuole pedagogiche sono regolate dall’articolo 24 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero LPSU.
Il Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, regola l’ammissione ai corrispondenti cicli di studio riconosciuti dalla CDPE.
In genere, per essere ammessi al primo livello di studio nelle alte scuole pedagogiche viene richiesta un diploma di maturità liceale.
Insegnamento al livello elementare
L’ammissione ai cicli di studio che abilitano all’insegnamento al livello elementare presuppone una maturità liceale, una maturità specializzata in pedagogia oppure un diploma di scuola universitaria. Coloro che sono in possesso di una maturità professionale possono essere ammessi dopo aver superato con successo uno specifico esame complementare.
Coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola riconosciuta del livello secondario II o di un attestato federale di capacità con esperienza professionale pluriennale, possono essere ammessi, se attestano tramite un esame prima dell'inizio degli studi, che il livello di conoscenze è equivalente alla maturità specializzata per il settore professionale pedagogico.
Insegnamento al livello secondario I
Per essere ammessi ai cicli di studio che abilitano all’insegnamento al livello secondario I è previsto il diploma di una maturità liceale o un diploma di scuola universitaria. Coloro che dispongono di una maturità specializzata o di una maturità professionale possono essere ammessi dopo aver superato con successo uno specifico esame complementare.
Coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola triennale riconosciuta del livello secondario II o di un attestato federale di capacità con esperienza professionale pluriennale, possono essere ammessi, se attestano tramite un esame prima dell'inizio degli studi, che il livello di conoscenze è equivalente all’esame complementare per l’ammissione alle università per titolari di attestati di maturità professionale o di maturità specializzata.
Insegnamento al livello secondario II (liceo)
Ai cicli di studio che abilitano all’insegnamento al livello secondario II (liceo) sono ammessi:
- diplomati e diplomate o studentesse e studenti di uno studio universitario bachelor e master in indirizzi di studio che offrono i presupposti a livello di scienze disciplinari per l’insegnamento di una materia RRM; inoltre diplomate e diplomati e studentesse e studenti di uno studio master universitario in indirizzi di studio che offrono i presupposti a livello di scienze disciplinari per l’insegnamento di una materia RRM e che in precedenza hanno acquisito un bachelor di una scuola universitaria professionale nello stesso ambito di studio soddisfacendo le esigenze dal punto di vista della materia.
- diplomati e diplomate o studenti e studentesse di uno studio bachelor e master presso una scuola universitaria professionale in quegli indirizzi di studio che offrono i presupposti a livello di scienze disciplinari per l’insegnamento delle materie RRM musica o arti figurative.
Per ulteriori informazioni concernenti l’ammissione a questi o ulteriori cicli di studio siete pregati di rivolgervi alla rispettiva scuola universitaria.