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Professioni tecniche
Architetto e ingegnere edile
In Svizzera l’esercizio di queste professioni rientra nella sfera di competenze dei Cantoni. Alcuni Cantoni (Fribourg, Genève, Luzern, Neuchâtel, Vaud, Ticino) regolamentano queste attività e richiedono il possesso di un diploma per il loro esercizio. Altri invece, soprattutto della Svizzera tedesca, non pongono alcuna condizione all’esercizio di tali professioni.
Nei Cantoni che non hanno regolamentato l’attività, la professione può essere esercitata senza il riconoscimento del rispettivo diploma. Nei Cantoni che invece hanno regolamentato la professione, il richiedente deve essere iscritto nel registro cantonale a cura dell’autorità cantonale per poter esercitare la professione.
Autorità competenti per il riconoscimento di diplomi esteri:
- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
- Fondazione dei registri svizzeri (REG)
- Iscrizione nel registro
Ingegnere-geometra patentato
Valutazione del diploma estero a scopo di iscrizione nel registro dei geometri (attività regolamentata ai sensi della Legge federale sulla geoinformazione, RS 510.62 e Ordinanza concernente la misurazione ufficiale, RS 211.432.2): Commissione federale degli ingegneri geometri.