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Ammissione
L'ammissione alle università svizzere è disciplinata dal capitolo 4 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), articoli 23-25.
Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere disciplina il livello di studio, l'ammissione ai livelli di studio e i passaggi tra di essi, la permeabilità e la mobilità all'interno delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche e tra questi tipi di università.
Ammissione con titolo di studio straniero
Informazioni sulle condizioni di ammissione per paese
Si prega di contattare l'università di propria scelta