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Ammissione

L'ammissione alle università svizzere è disciplinata dal capitolo 4 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), articoli 23-25.

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere disciplina il livello di studio, l'ammissione ai livelli di studio e i passaggi tra di essi, la permeabilità e la mobilità all'interno delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche e tra questi tipi di università. 

Ammissione con titolo di studio straniero

Informazioni sulle condizioni di ammissione per paese

Si prega di contattare l'università di propria scelta